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Gratuito patrocinio e Reddito di cittadinanza

Aggiornamento: 11 lug 2022

Il reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, pertanto, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell’erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto ((Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 956-2517/2020 ).




L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha affermato che il reddito di cittadinanza riconosciuto a favore del nucleo familiare, nel giudizio di separazione, anche, consensuale, concorre per la propria quota personale del 50% alla determinazione del reddito che dà diritto all’accesso al gratuito patrocinio, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni. (Risposta del 19 gennaio 2022 n. 31).


Il reddito di cittadinanza è riconosciuto esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.legge, che definisce la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio.

Si tratta, nello specifico, di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Come si evince il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione del reddito familiare».

La legge prevede che i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale siano esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Ai fini del calcolo da effettuare per aver diritto al reddito di cittadinanza, inoltre, il reddito imponibile che occorre valutare è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, al cui ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui quelli eventualmente percepiti ma esenti ai fini Irpef.


In sostanza il reddito di cittadinanza è esente dal pagamento dell’IRPEF.


L’agenzia delle entrate ha evidenziato che il patrocinio per i non abbienti ("gratuito patrocinio") è previsto dall'articolo 74 del D.P. R. del 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico spese di giustizia").

Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

Con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio sono i redditi imponibili ai fini Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

A tale proposito la Cassazione in merito alla determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, precisava: “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa”

(Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362).


La Corte Suprema successivamente evidenziava:

si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.”

(Cassazione, Ordinanza n. 24378 del 2019).



In ragione di quanto sopra si può affermare che il reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio in quanto reddito esente dal pagamento delle imposte.


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