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SUCCESSIONI

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Diritto successorio

L’avvocato di ioavvocato.com assiste i clienti in sede giudiziale e stragiudiziale nelle controverse ereditarie a partire dalle procedure di mediazione.  

Particolare attenzione è dedicata alle vicende successorie regolate dai testamenti, nelle quali si ponga in discussione la validità del testamento e l’interpretazione della volontà del de cuius.  

L’avvocato promuove azioni giudiziali a tutela della quota riservata ex lege ai legittimari (coniuge, figli o, in mancanza di figli, ascendenti, nonché quelle relative alla divisione ereditaria.

L’avvocato di Ioavvocato assiste i clienti, anche, nella redazione del testamento, consigliando il testatore sulle migliori soluzioni giuridiche da adottare per realizzare il risultato finale che il testatore vuole ottenere. 

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La successione è legittima in assenza delle volontà del de cuius, quindi del testamento, pertanto, la legge impone direttamente le quote di eredità spettanti agli eredi, testamentaria nel caso in cui il de cuius assegna il proprio patrimonio mediante testamento, tenuto conto che la legge riserva una quota di eredità (detta disponibile) ai legittimari, ossia il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti.  

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Il testamento può essere:

  • OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

  • PUBBLICO: per redigere un testamento pubblico ci si deve recare da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni  metterà per iscritto le volontà dichiarate.

  • SEGRETO: è un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
     

L'eredità si acquista con l'accettazione, che può essere espressa con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, oppure tacita quando si desume anche solo da un comportamento che confermi la volontà di accettare L’accettazione è con beneficio d’inventario quando il chiamato è a conoscenza dell’attivo ereditario e vuole evitare la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, potendo così rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. L’erede può rinunciare all’eredità quando ritiene che le passività del defunto sovrastano l’attivo ereditario.

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Per ulteriori informazioni:

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