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Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione
(Art. 24. Costituzione Italiana)
Questo particolare istituto, disciplinato dal DPR 115/2002, consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti italiani e stranieri che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice, ma non può mai essere autorizzato per l'assistenza extragiudiziale.
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve essere titolare un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.746,68 euro.
Nel calcolo del reddito, è generalmente ricompreso non solo quello percepito dal richiedente ma anche quello dei familiari conviventi, tranne quando la causa o il giudizio per cui si richiede la difesa riguarda:
• diritti personalissimi, per esempio quelli attinenti al nome o alla riservatezza;
• diritti in conflitto con quelli degli altri membri della famiglia, (esempio separazione coniugi).
Bisogna tener conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, come per esempio il reddito di cittadinanza, le pensione di vecchiaia o di anzianità. Viceversa, sono escluse l’indennità di accompagnamento, destinata alla sola funzione assistenziale.
Rientra nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge, ad esclusione dell’assegno a favore dei figli.Infine, nel reddito devono essere senz’altro inseriti gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento.
Una regola parzialmente differenziata è prevista in relazione ai procedimenti penali, per i quali il limite reddituale del richiedente è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
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Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.
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Nel processo civile:
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i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
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gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
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il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
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gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
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gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino
attività economica.
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