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DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Separazione e divorzio

 L’avvocato di ioavvocato.com si occupa del diritto di famiglia e delle persone, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e/o patrimoniali tra coniugi o conviventi. 

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      SEPARAZIONE

  • La separazione è CONSENSUALE quando i coniugi, col deposito di un ricorso omologato dal Tribunale, stabiliscono di comune accordo le condizioni della separazione: l’assegnazione della casa coniugale, l’eventuale contributo al mantenimento del coniuge più debole, l’assegno di mantenimento per i figli minorenni (o dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) ed eventualmente la ripartizione dei propri beni immobili o immobili. 

  • La separazione è GIUDIZIALE nei casi in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo, pertanto uno dei due può chiamare in giudizio l’altro presentando un ricorso giudiziale.
     

      DIVORZIO

  • Trascorsi, dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi e un anno per la separazione giudiziale le parti possono procedere allo scioglimento del proprio matrimonio, in caso di matrimonio civile, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio religioso. Come nella separazione il divorzio può essere congiunto o giudiziale a seconda che tra le parti vi sia accordo o disaccordo sulle condizioni già previste nella separazione, che vengono rivisitate alla luce delle nuove delle parti.
     

     NEGOZIAZIONE ASSISTITA

  • La Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha concesso ai coniugi, senza andare in Tribunale e in breve tempo, la possibilità di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6) e dal 6 giugno 2022 

 

Famiglia di fatto e minori

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Le unioni vengono definite "famiglia di fatto" e la convivenza "more uxorio" perché vissute in maniera del tutto simile ad un matrimonio, senza esserne caratterizzate dal relativo vincolo sia esso religioso o civile.

la Legge n. 76 del 20.05.2016 (Legge Cirinnà) ha riconosciuto alla famiglia di fatto regolamentando alcuni diritti ed i doveri dei conviventi che riguardano sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni.

 Non esistono differenze per i figli nati da una convivenza more uxorio e quelli nati da un matrimonio. Dunque, se manca l’accordo tra i conviventi, interviene il Tribunale che stabilisce l’assegno di mantenimento, l’affidamento e qual è la casa familiare. 

Particolare attenzione è dedicata da ioavvocato al diritto penale della famiglia con riferimento ai reati di maltrattamenti art. 572 c.p., di stalking 612-bis c.p., nonché quelli relativi alla violazione degli obblighi di assistenza famigliare art. 570 c.p., anche in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio art. 570 bis. c.p. alla legge sul femminicidio e codice rosso.  

 

Per ulteriori informazioni:  

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ioavvocato_diritto, famiglia, separazione, divorzio.jpg
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