Dal 1° Marzo 2022 è entrato in vigore l'assegno unico e universale che sostituisce gli assegni familiari per i figli ed è erogato dall'Inps.
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L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, compatibile con bonus asilo nido, assegni comunali e reddito di cittadinanza.
L’importo dell’assegno unico varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli, ma può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ISEE presentato.
CALCOLO DELL’ASSEGNO UNICO: L’importodell’Assegno unico viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. Nella fattispecie è prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per
ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Inoltre sono previste maggiorazioni nelle seguenti ipotesi:
famiglie con più di 2 figli;
presenza nel nucleo familiare di figli disabili senza limiti di età (disabilità grave e media);
età inferiore a 21 anni della madre;
genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
famiglie con ISEE sino a € 25.000,00 (fino al 2024).
Per una maggiore precisione ioavvocato.com indica di seguito il link della del calcolo dell’assegno unico.
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore simulazione online L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50%è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
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