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Agli acquisti di animali da compagnia si applica il codice di consumo

L’animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. “capacità giuridica”.

Le vigenti norme giuridiche, considerano gli animali come delle mere cose mobili, beni giuridici che possono costituire oggetto di diritti reali degli umani.



La Cassazione con la sentenza del 25/09/2018, n. 22728 ha rafforzato la tutela degli animali, affermando:


La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto

La recentissima modifica del Codice del Consumo con il D.lgs. 4 novembre 2021 n. 170, ha recepito tale l’orientamento giurisprudenziale ricomprendendo a tutti gli effetti gli animali nella nozione di bene.

In ragione di ciò, a tutti i contratti di compravendita di animali conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 e si applicherà il codice dei consumatori, così come modificato dal D.lgs. n.170/2021.


Ambito di applicazione

La prima rilevante modifica riguarda l’articolo 128, che chiarisce l’ambito di applicazione del Codice del consumo e che comprende i contratti di vendita conclusi tra

consumatore e venditore.

Sotto il profilo soggettivo, il decreto conferma le nozioni di “professionista” e “consumatore”, contenute nel Codice del Consumo. La disciplina sulla vendita si applica quindi ai contratti conclusi tra: un professionista, ovvero la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario e un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La finalità complessiva del Decreto è quella di rafforzare la tutela del consumatore.

In questa ottica, è stata modificata la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.

Il nuovo articolo 133 del Codice del consumo contiene le norme sulla responsabilità del venditore: il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene (anche gli animali) esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni.

L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna (in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno).

La riforma del 2021 ha eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

L’articolo 135 si occupa dell’onere della prova e stabilisce che qualsiasi difetto di conformità si presume esistente già dal momento della consegna, se si manifesta entro un anno da quel momento (prima della modifica erano 6 mesi). In questi casi quindi non è necessario per il consumatore provare che il bene era difettoso già al momento della consegna.


I rimedi del consumatore

In caso di difetto di conformità del bene il consumatore ha diritto, in alternativa:

  • al ripristino della conformità,

  • alla riduzione del prezzo (riduzione che deve essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme),

  • alla risoluzione del contratto.



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