La Cassazione con sentenza n. 26991/2013 ha affermato che la successione su un conto corrente cointestato avviene solo sulla quota di spettanza del deceduto e non su tutte le somme presenti sul conto. Infatti, “ai sensi dell’art. 1298 cod. civ. le parti di ciascun cointestatario si presumono uguali se non risulta diversamente”.
Nella prassi, ben può accadere che, pur trattandosi di un conto corrente cointestato, di fatto esso è alimentato da proventi del solo de cuius, talché gli eredi, al momento della successione sul conto corrente cointestato possono avere interesse a far valere detta circostanza.. È tuttavia necessario superare la presunzione di comproprietà, cioè gli eredi devono dimostrare che le giacenze del conto corrente sono frutto dei redditi di un solo cointestatario. Si pensi al conto cointestato tra madre e figlio, alimentato dallo stipendio di uno solo dei due.
In ipotesi del genere è sempre possibile dimostrare la provenienza unilaterale del denaro nel conto, alimentato dai versamenti di uno solo dei cointestatari. Ad esempio questo accade quando su un conto viene accreditato lo stipendio o la pensione di uno dei due contitolari, mentre l’altro cointestatario, ad esempio un figlio, non vi versa mai il proprio denaro.
In questi casi si ritiene la contestazione fittizia, in quanto è possibile superare la presunzione di comproprietà e ritenere che i soldi appartengano interamente al solo dei contitolari che versa il denaro; solo allora il contestatario dovrà restituire agli altri eredi tutto il denaro prelevato prima del decesso.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidata le tesi in virtù della quale
“la cointestazione di un conto bancario, alimentato unicamente con sostanze del de cuius, deve considerarsi una liberalità solo nel caso in cui si provi la reale e certa volontà donativa del titolare.”
(Cass. sent. n. 26983/2008).
In simili condizioni, tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato passeranno in successione, ancorché si tratti di titoli, obbligazioni, fondi di investimento o polizze e il contitolare superstite non potrà vantare alcuna titolarità su tali importi.
“Cosa succede se il cointestatario superstite si appropria dell’intero saldo del conto corrente o, comunque, di somme maggiori di quelle dovutegli?”
Gli eredi del defunto avranno sempre il diritto ottenerne la restituzione dal cointestatario delle somme di loro spettanza. Per ovvi motivi, è sempre meglio che l’erede prevenga queste situazioni agendo come di seguito.
Gli eredi o anche i semplici chiamati all’eredità hanno diritto di conoscere quali siano le giacenze del de cuius presso gli istituti di credito. Ai sensi dell’art. 119 c. 4 TUB, il cliente della banca, e colui che gli succede a titolo ereditario, hanno diritto di ottenere ogni informazione. Ma a proprie spese.
Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al richiedente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Inoltre, la richiesta deve essere evasa in un congruo termine non superiore ai novanta giorni.
La documentazione necessaria per la richiesta
Per ottenere informazioni dalla banca su tutti i rapporti intrattenuti dalla stessa con il de cuius (conto corrente, libretti di risparmio, depositi di somme, custodia di titoli, mutui, finanziamenti ecc.) bisognerà consegnare il certificato di morte. Questo dimostra l’avvenuta circostanza del decesso che costituisce prova della propria legittimazione alla richiesta delle copie. Dal giorno in cui ha conoscenza del decesso, la banca bloccherà i conti correnti e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto. Da quel giorno, inoltre, eventuali deleghe rilasciate non avranno più effetto.
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